INL — Lettera circolare 3/2017: omessa sorveglianza sanitaria
- Data dell’atto
- 12 Ottobre 2017
- Entrata in vigore / efficacia
- 12 ottobre 2017: data dell’indicazione operativa; non è prevista un’entrata in vigore legislativa autonoma.
- Ente / amministrazioni competenti
- Ispettorato nazionale del lavoro.
- Abrogazione / stato
- Non indicata un’abrogazione integrale nelle fonti consultate.
In breve
Fornisce al personale ispettivo indicazioni sulle fattispecie sanzionatorie riconducibili all’omessa sorveglianza sanitaria. Distingue gli obblighi del datore di lavoro relativi all’assegnazione dei compiti, all’invio dei lavoratori alle visite e all’impiego nella mansione in presenza del giudizio di idoneità.
Cosa considerare
La circolare interpreta obblighi già stabiliti dal D.Lgs. 81/2008: non è una fonte che introduce nuove sanzioni. Per l’applicazione attuale occorre leggere gli articoli richiamati nel testo vigente.
Decorrenze e collegamenti normativi
Il riferimento finale alle competenze di vigilanza riflette il quadro del 2017: l’articolo 13 è stato successivamente modificato, anche con il D.L. 146/2021 convertito dalla legge 215/2021. Non va quindi assunto come descrizione aggiornata dell’intero riparto di competenze.
Testo e PDF da consultare
Scarica il PDF · 388,4 KB ↓Estratto, pagine 1094–1094, della raccolta ottobre 2026 di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore pubblicata da INL; CC BY-SA 4.0. Copertina e attribuzione conservate. Le pagine possono includere passaggi contigui per l’impaginazione. Raccolta di consultazione priva di carattere di ufficialità.
Norme collegate
Scheda redazionale verificata il 21 Ottobre 2026. I collegamenti alle fonti consentono di controllare eventuali aggiornamenti successivi.
