D.M. 3 settembre 2021 — Criteri antincendio e Minicodice
- Data dell’atto
- 3 Settembre 2021
- Entrata in vigore / efficacia
- 29 ottobre 2022.
- Ente / amministrazioni competenti
- Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro; Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Abrogazione / stato
- Non indicata un’abrogazione integrale nelle fonti consultate.
In breve
Definisce criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. L’Allegato I contiene criteri semplificati utilizzabili per i luoghi a basso rischio che rispettano le condizioni previste.
Cosa considerare
Prima di applicare il cosiddetto Minicodice occorre verificare tutte le condizioni di accesso. Negli altri casi si applicano i riferimenti individuati dal decreto, compreso il Codice di prevenzione incendi dove previsto.
Decorrenze e collegamenti normativi
Dal 29 ottobre 2022 è abrogato il D.M. 10 marzo 1998, secondo l’articolo 4 del decreto. Questo non significa che ogni luogo di lavoro possa adottare indistintamente il Minicodice.
Testo e PDF da consultare
Scarica il PDF · 542,3 KB ↓Estratto, pagine 1350–1355, della raccolta ottobre 2026 di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore pubblicata da INL; CC BY-SA 4.0. Copertina e attribuzione conservate. Le pagine possono includere passaggi contigui per l’impaginazione. Raccolta di consultazione priva di carattere di ufficialità.
Norme collegate
Scheda redazionale verificata il 21 Ottobre 2026. I collegamenti alle fonti consentono di controllare eventuali aggiornamenti successivi.
