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D.M. 3 settembre 2021 — Criteri antincendio e Minicodice

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VigenteEmergenze e antincendio · Decreto ministeriale
Data dell’atto
3 Settembre 2021
Entrata in vigore / efficacia
29 ottobre 2022.
Ente / amministrazioni competenti
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro; Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Abrogazione / stato
Non indicata un’abrogazione integrale nelle fonti consultate.

In breve

Definisce criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. L’Allegato I contiene criteri semplificati utilizzabili per i luoghi a basso rischio che rispettano le condizioni previste.

Cosa considerare

Prima di applicare il cosiddetto Minicodice occorre verificare tutte le condizioni di accesso. Negli altri casi si applicano i riferimenti individuati dal decreto, compreso il Codice di prevenzione incendi dove previsto.

Decorrenze e collegamenti normativi

Dal 29 ottobre 2022 è abrogato il D.M. 10 marzo 1998, secondo l’articolo 4 del decreto. Questo non significa che ogni luogo di lavoro possa adottare indistintamente il Minicodice.

IL DOCUMENTO

Testo e PDF da consultare

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Estratto, pagine 1350–1355, della raccolta ottobre 2026 di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore pubblicata da INL; CC BY-SA 4.0. Copertina e attribuzione conservate. Le pagine possono includere passaggi contigui per l’impaginazione. Raccolta di consultazione priva di carattere di ufficialità.

Consulta la fonte e il riferimento normativo ↗

Provenienza del PDF ↗

Norme collegate

Scheda redazionale verificata il 21 Ottobre 2026. I collegamenti alle fonti consentono di controllare eventuali aggiornamenti successivi.