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INL — Lettera circolare 3/2017: omessa sorveglianza sanitaria

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Indicazione operativaSorveglianza sanitaria · Lettera circolare
Data dell’atto
12 Ottobre 2017
Entrata in vigore / efficacia
12 ottobre 2017: data dell’indicazione operativa; non è prevista un’entrata in vigore legislativa autonoma.
Ente / amministrazioni competenti
Ispettorato nazionale del lavoro.
Abrogazione / stato
Non indicata un’abrogazione integrale nelle fonti consultate.

In breve

Fornisce al personale ispettivo indicazioni sulle fattispecie sanzionatorie riconducibili all’omessa sorveglianza sanitaria. Distingue gli obblighi del datore di lavoro relativi all’assegnazione dei compiti, all’invio dei lavoratori alle visite e all’impiego nella mansione in presenza del giudizio di idoneità.

Cosa considerare

La circolare interpreta obblighi già stabiliti dal D.Lgs. 81/2008: non è una fonte che introduce nuove sanzioni. Per l’applicazione attuale occorre leggere gli articoli richiamati nel testo vigente.

Decorrenze e collegamenti normativi

Il riferimento finale alle competenze di vigilanza riflette il quadro del 2017: l’articolo 13 è stato successivamente modificato, anche con il D.L. 146/2021 convertito dalla legge 215/2021. Non va quindi assunto come descrizione aggiornata dell’intero riparto di competenze.

IL DOCUMENTO

Testo e PDF da consultare

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Estratto, pagine 1094–1094, della raccolta ottobre 2026 di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore pubblicata da INL; CC BY-SA 4.0. Copertina e attribuzione conservate. Le pagine possono includere passaggi contigui per l’impaginazione. Raccolta di consultazione priva di carattere di ufficialità.

Consulta la fonte e il riferimento normativo ↗

Provenienza del PDF ↗

Norme collegate

Scheda redazionale verificata il 21 Ottobre 2026. I collegamenti alle fonti consentono di controllare eventuali aggiornamenti successivi.