Direttiva CMR 2026: nuovi limiti per cobalto, IPA e fumi di saldatura
Arriva la sesta revisione della direttiva CMR
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 ottobre 2026, la Direttiva (UE) 2026/2450 introduce modifiche sostanziali alla normativa sulla protezione dei lavoratori dai rischi chimici. Il provvedimento entrerà in vigore il 19 novembre 2026 e mira a innalzare la tutela della salute riducendo le patologie professionali correlate.
Nuovi valori limite di esposizione (OEL)
- Cobalto: per la prima volta regolamentato con limiti molto stringenti. Il valore OEL finale sarà 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e 0,0025 mg/m³ per quella respirabile. Durante un periodo transitorio di sei anni (fino a novembre 2032) vigeranno valori temporanei più elevati.
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): il limite sarà fissato a 0,00007 mg/m³ (misurato come benzo[a]pirene). Anche qui è previsto un periodo transitorio di sette anni con un valore intermedio di 0,00014 mg/m³.
- Isoprene: introdotto un limite a lungo termine pari a 8,5 mg/m³ (3 ppm).
Oltre ai limiti numerici, la direttiva include specifiche annotazioni relative all’assorbimento cutaneo e alla necessità di monitoraggio.
Fumi di saldatura nell’Allegato I
L’inserimento dei fumi di saldatura nell’Allegato I della direttiva 2004/37/CE aggiunge una nuova voce: l’esposizione non deve superare i valori limite stabiliti se durante il processo sono rilasciate sostanze cancerogene o mutagene. La Commissione UE si impegna inoltre a valutare futuri OEL supplementari per le sostanze contenute in tali fumi.
Dispositivi di protezione e pause
I DPI devono essere usati come misura di “ultima istanza” quando le misure tecniche non bastano. I lavoratori che indossano dispositivi protettivi hanno diritto a pause regolari in aree prive di contaminazione, con durata determinata dalla valutazione dei rischi.
Formazione e vigilanza
Ribadita l’importanza della formazione adeguata ed evolutiva per i lavoratori esposti. Particolare attenzione è riservata ai vigili del fuoco e al personale di emergenza, per cui la direttiva invita EU-OSHA a sviluppare uno strumento online dedicato.
Tempistiche di recepimento
Gli Stati membri avranno due anni dalla data di entrata in vigore (19 novembre 2026) per recepire le nuove disposizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali, aggiornando di conseguenza il D.Lgs. 81/08.
Fonti e approfondimenti
Dott. Gaetano Pitarresi
Presidente Associazione Virtute et Conoscentia - ETS
Contenuto elaborato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposto a revisione e approvazione prima della pubblicazione.
Ultimo aggiornamento: Novembre 4, 2026
