Circolare Inl 2377/2026: formazione sicurezza in caso di sospensione per lavoro nero e settore turistico
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 2377 del 27 ottobre 2026, fornendo indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento chiarisce le procedure da seguire in caso di sospensione delle attività per lavoro irregolare e definisce le nuove regole specifiche per il settore turistico, attualizzando quanto previsto dalla precedente circolare n. 3/2021.
Revoca della deroga dei 60 giorni
La normativa affronta l’obbligo di completare la formazione nel più breve tempo possibile dopo la regolarizzazione o la costituzione del rapporto, eliminando le vecchie deroghe dei 60 giorni e specificando i requisiti documentali per dimostrare l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi agli fini ispettivi.
In particolare, per ottenere la revoca di un provvedimento di sospensione adottato a causa di lavoro nero, il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti. La circolare attualizza quanto stabilito nella precedente normativa, eliminando la possibilità di completare i percorsi entro 60 giorni dall’assunzione, che era erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione.
Settore turistico: termine ridotto a 30 giorni
Un cambiamento significativo riguarda il settore turistico e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che in tali settori la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione.
È fondamentale notare che questa norma non esonera i datori di lavoro né gli utilizzatori dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto. Il lavoratore può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo previsto.
Documentazione richiesta ai controlli
Durante gli accertamenti ispettivi, potrà essere richiesto di dimostrare le azioni propedeutiche messe in atto. Solamente qualora il datore di lavoro non sia in grado di esibire attestati di formazione né documenti che attestino l’avvio del percorso formativo (come interlocuzioni con organismi formatori o paritetici), sarà da ritenersi violato l’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.
In tal caso, il personale ispettivo redigerà il verbale di contravvenzione e prescrizione. La prescrizione avrà ad oggetto la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione nei settori indicati. In caso di contratti inferiori a questo termine, le tempistiche saranno coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
Per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario dimostrare l’avvenuta conclusione del percorso formativo attraverso attestati specifici. Per la revoca della sospensione, invece, basterà esibire documentazione che attesti l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti.
Infine, resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 81/2008.
Fonti e approfondimenti
- https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/circolare-inl-2377-ottobre-2026.htm
- https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/10/INL_DCGIURIDICA.2026.0002377_Formazione-salute-e-sicurezza-1.pdf
- https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
Dott. Gaetano Pitarresi
Presidente Associazione Virtute et Conoscentia - ETS
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Ultimo aggiornamento: Ottobre 31, 2026
